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Mancanza di forma scritta del contratto di investimento, o bancario, e non configurabilità di una ratifica o convalida tacita

Cassazione Civile, Sez. I, 22 marzo 2013, n. 7283

Con la sentenza in commento, la Prima Sezione Civile della Corte di cassazione, Relatore il dott. Renato Rordorf, ha occasione di statuire una regola, in punto di forma dei contratti di investimento – e dunque nell’ambito di applicazione dell’art. 23 TUF – felice e convincente, e che appare applicabile  anche in punto di forma dei contratti bancari – e dunque nell’ambito di applicazione dell’art. 117 TUB.


Fonte: Diritto Bancario

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