Il contenzioso bancario sul conto corrente: le cause più frequenti

Il contenzioso bancario sul conto corrente: le cause più frequenti

Le cause piu’ frequenti del Contenzioso Bancario sul Conto Corrente: riflessioni tecniche e giurisprudenziali sull’Anatocismo Bancario. Le cause più frequenti dell’insorgenza del contenzioso nei rapporti di conto corrente bancario riguardano: In primis l’anatocismo, inteso come verifica sotto l’aspetto della capitalizzazione trimestrale e la successiva applicazione di altra forma di capitalizzazione degli interessi: annuale o semplice a seconda dell’interpretazione giurisprudenziale prescelta;La verifica delle pattuizioni contrattuali e la conseguente eliminazione degli interessi ultralegali a debito del correntista;La verifica della conformità dei tassi rispetto a quelli soglia rilevati trimestralmente al fine di valutare l’usurarietà delle condizioni applicate al conto;L’accertamento degli importi di dare/avere tra le parti. Per tutti questi casi è fondamentale il ruolo del professionista, il quale può entrare in gioco sotto diverse vesti, quali: Consulente Tecnico per conto della clientela bancaria per l’elaborazione della periziaper la richiesta dell’indebito da avanzare alla banca;in sede di opposizione del decreto ingiuntivo per dimostrare l’infondatezza del credito; Consulente Tecnico per conto della banca per verificare i calcoli eseguiti dal CTP del cliente;per relazionarsi con il CTU; Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal G.I. Nella fase di istruzione probatoria, a seguito dell’azione giudiziale promossa dal CTP nominato dal cliente o dalla banca, il Giudice avrà bisogno di acquisire o integrare quelle cognizioni tecniche di cui non è fornito ma che si rendono necessarie per la decisione della causa. L’attività del consulente tecnico d’ufficio (CTU) diviene allora indispensabile: affinché il giudice conosca la verità ed operi secondo equità,per le dovute verifiche in materia contabile e l’accertamento del credito bancario in corso di causa. [...]

Manovra Monti & Decreto "Salva Italia"(n. 201 del 6/12/2011)

Manovra Monti & Decreto "Salva Italia"(n. 201 del 6/12/2011): Il nuovo art. 117-bis del T.U.B 

Il testo coordinato del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, approvato in via definitiva dal Senato il 22 dicembre 2011, ha posto chiarezza sulle forme di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti per le banche nei contratti di apertura di credito.

Nel Testo coordinato del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (approvato in via definitiva dal Senato il 22 dicembre 2011) sono state introdotte importanti novità in ambito bancario. In particolare ci si riferisce all’Articolo 6-bis. – (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito) che cita:

“1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l’articolo 117 è inserito il seguente:

«Art. 117-bis. – (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti).

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2». […]”

Sentenza cass. civile n. 24418 del 2 dicembre 2010

Sentenza cass. civile n. 24418 del 2 dicembre 2010 – La nullità della capitalizzazione degli interessi

Nell’ambito della valutazione di merito del procedimento avente ad oggetto rapporti di conto corrente in essere tra il 1995 e il 1998 e chiusi in data antecedente all’entrata in vigore della Delibera CICR del 09/02/2000, le Sezioni Unite della Cassazione Civile con la Sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 enunciano due principi di diritto: l'uno relativo al decorso del termine di prescrizione, l'altro afferente il divieto di capitalizzazione degli interessi.

SECONDO PRINCIPIO DI DIRITTO: NULLITA’ DELLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
“L’interpretazione data dal giudice di merito all’art. 7 del contratto di conto corrente bancario …omissis… è conforme ai criteri legali d’interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l’interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”.
Dalla lettura del secondo principio di diritto enunciato dalla richiamata sentenza della Cassazione emerge che la giurisprudenza ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare una deroga ai limiti posti dall’art. 1283 c.c., concludendo che dalla nullità dell’applicazione degli interessi debitori non può derivare alcuna capitalizzazione.

In tale contesto appare necessario ricordare che i conti oggetto di esame nella richiamata sentenza della Cassazione, iniziavano e terminavano prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000; pertanto si è fatto riferimento esclusivamente alla disciplina antecedente il 22 aprile 2000.
Sentenza cass. civile n. 24418 del 2 dicembre 2010
Sentenza cass. civile n. 24418 del 2 dicembre 2010 – La prescrizione dell’azione di ripetizione

Sentenza cass. civile n. 24418 del 2 dicembre 2010 – La prescrizione dell’azione di ripetizione

L’art. 1283 c.c. sancisce il divieto generale di anatocismo, disponendo che gli interessi scaduti non possono normalmente produrre interessi.
Pur essendo oramai accertato che l’azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non può dirsi per le conseguenti azioni restitutorie, da cui deriva la necessità di individuare il dies a quo del termine di prescrizione decennale applicabile alla condicio indebiti.
In tale contesto si colloca la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile, le quali partendo dal suddetto assunto, enunciano un primo principio di diritto relativo al decorso del termine di prescrizione.

PRIMO PRINCIPIO DI DIRITTO: DIES A QUO  DELLA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DI RIPETIZIONE
“Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”.

Nell’enunciare il primo principio di diritto, le Sezioni Unite richiamano la pregressa giurisprudenza che ha più volte affermato come un’apertura di credito in conto corrente configuri un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti (Cass. n. 2262/84, n. 10127/09).
Tuttavia, l’unitarietà del rapporto ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebito ciascun pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell’esborso.
In particolare, il termine prescrizionale della pretesa restitutoria inizia a decorre prima della chiusura del rapporto, se il pagamento indebito, in quanto privo di una idonea causa giustificativa, consiste in una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens.
Non può pertanto ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quanto sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento che l’attore pretende essere indebito.

Ne deriva che, se nel corso del rapporto di conto corrente su cui insiste un’apertura di credito, il correntista non ha effettuato versamenti, la mancata presenza di rimesse configurabili come pagamenti osta al decorso del termine prescrizionale decennale.
Di contro, se nel corso del rapporto, il correntista ha effettuato dei versamenti, la Sentenza della Suprema Corte, distingue il dies a quo del termine prescrizionale a seconda che gli stessi siano configurabili come:
-    rimesse ripristinatorie: versamenti effettuati dal correntista su di un conto che non abbia superato il limite di fido ed assolvono esclusivamente ad una funzione ripristinatoria della provvista;
-    rimesse solutorie: versamenti effettuati su un conto passivo, privo di apertura di credito, o destinati a coprire un passivo eccedente i limiti di fido, i quali configurano un effettivo pagamento.
Nel caso di rimesse ripristinatorie la prescrizione inizierà a decorrere dopo la chiusura definitiva del rapporto; pertanto, prima della chiusura del conto, il correntista potrà agire per ottenere una rettifica delle risultanze per recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti di fido concessogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, non ha ancora avuto luogo (azioni di accertamento negative e/o restitutorie).
Nel caso di rimesse solutorie la prescrizione inizierà a decorrere dalla data di annotazione in conto del pagamento stesso, il quale, ove indebito, potrà formare immediatamente oggetto di ripetizione.
Alla luce della sentenza in esame, al fine della corretta individuazione del dies a quo della prescrizione occorrerà, innanzitutto, tenere distinto lo ‘scoperto di fido’ sul quale, in presenza di rimesse, si renderà necessario considerare la prescrizione decennale a partire da ciascun accredito risultante a ripianamento di interessi precedentemente addebitati dalla banca.

Illegittimità costituzionale “Decreto Milleproroghe”

Corte Costituzionale, sentenza 5 aprile 2012, n. 78. Illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, cd. “Decreto Milleproroghe” (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10.


LE FASI SALIENTI DELLA VICENDA

1. La Cassazione

Nel 2010 le Sezioni Unite Civili della Cassazione (Sentenza n. 24418/2010), che nel 1999 si era espressa per l’illegittimità dell’anatocismo, avevano sancito il principio secondo cui il giorno da cui iniziare a far decorrere i termini è quello di chiusura del conto corrente.

2. La Norma

La legge di conversione al Decreto Milleproroghe dell’anno scorso (DL 225/2010) ha introdotto una norma di interpretazione autentica del Codice Civile con effetti retroattivi, per quanto riguarda la prescrizione delle azioni legali relative operazioni in conto corrente. I termini, che restano decennali, decorrono dal momento dell’annotazione della relativa operazione sul conto.

3. Le Reazioni

Molti tribunali del Paese hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla norma interpretativa lamentando il conflitto su più piani con la Costituzione.

4. La Sentenza

La Corte Costituzionale ha stabilito il 5 Aprile 2012 l’illegittimità della disposizione, precisando che una norma di interpretazione con effetti retroattivi non è di per sé stessa illegittima, ma deve avere una sua ragionevolezza e risolvere, tra l’altro una situazione di incertezza.


La Sentenza - Corte Costituzionale sentenza n. 78 del 5 aprile 2012

"Pertanto, sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all’art. 25 Costituzione), se giustificato da “motivi imperativi d’interesse generale” che spetta innanzi tutto al legislatore nazionale e a questa Corte valutare, con riferimento a principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, nell’ambito del margine di apprezzamento riconosciuta dalla giurisprudenza delle Cedu ai singoli ordinamenti statali (sentenza n. 15 del 2012).

Nel caso in esame, come si evince dalle considerazioni dianzi svolte, non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d’interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall’articolo 117, primo comma, Costituzione, in relazione all’articolo 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, della legge n. 10 del 2011 (comma introdotto della legge di conversione). La declaratoria di illegittimità comprende anche il secondo periodo della norma (“In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”), trattandosi di disposizione strettamente connessa al primo periodo, del quale, dunque, segue la sorte.”

Con sentenza 05 aprile 2012 n. 78, la Corte Costituzione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (comma aggiunto dalla legge di conversione), il quale prevede che “In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione d’importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Tale disposizione andava ad incidere sulle operazioni bancarie regolate in conto corrente limitando le possibilità di ottenere un rimborso da parte di quei correntisti che reclamavano l’illegittimità di quanto fatto pagare dagli istituti di credito per la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Senza modificare la durata della prescrizione (10 anni), la norma che ha convertito in legge il D.L. n 10/2011 stabiliva che il dies a quo (il giorno dal quale iniziare a far decorrere i dieci anni) doveva essere quello dell’annotazione in conto corrente, la data cioè in cui sul conto era stato effettuato il versamento a copertura dell’addebito dell’anatocismo, e non, come aveva stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, quello di chiusura del conto stesso. Previsione questa che aveva fatto insorgere le associazioni dei consumatori in quanto tagliava fuori buona parte dei potenziali ricorrenti.

Con la sentenza del 2012 invece i giochi si riaprono, infatti la Corte Costituzionale dichiara che la portata retroattiva della norma è priva di giustificazioni.

La norma è intervenuta sull’art. 2935 del c.c. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza “in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario si era ormai formato un orientamento maggioritario che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva portato ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine”.

Secondo la Corte, l’efficacia retroattiva della deroga rendeva asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finiva per ridurre irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all’entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate.

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