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LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 ELIMINA L’ANATOCISMO BANCARIO


Dopo oltre un decennio di interventi giurisprudenziali, il legislatore, con la legge di stabilità per il 2014, cancella il fenomeno dell’anatocismo bancario, con una norma imprecisa e atecnica che pone problemi interpretativi e di attuazione pratica.


La riforma è stata approvata con la legge 27.12.2013 n. 147, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (cd Legge di stabilità 2014) ed in vigore già dal 1.1.2014.

In particolare, il comma 629 della legge 27.12.2013 n.147 (cd Legge di stabilità 2014) ha modificato il secondo comma dell’art.120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come segue:

«Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: 
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; 
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

Viene, pertanto, riscritto l’art.120 del TUB, che attribuisce al CICR, Comitato Interministeriale Credito e Risparmio, il compito di determinare il criterio di produzione degli interessi nelle operazioni, di qualsiasi segno attivo o passivo, nel rapporto bancario, ma, nella nuova formulazione, introduce rilevanti limiti. 

Mentre la lettera a) - stabilendo il criterio della formale parità tra banca e cliente - è una ripetizione della precedente formulazione in vigore, il divieto di anatocismo, previsto alla lettera b), è una novità assoluta che cancella la legittimità della capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari anche per il periodo successivo all’entrata in vigore della Delibera del CICR del 9.2.2000 in vigore dal 30.6.2000.

La norma impedisce, pertanto, il calcolo degli interessi sugli interessi a far data dall’1.1.2014. 


segnalato da www.expartecreditoris.it”

Fonte: Ex Parte Creditoris

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